 | Dichiarazione IVA 2011 - Guida operativa | 18/03/2011 | | |
| | La guida -45 pagine- si focalizza sulle principali novità che interessano la dichiarazione IVA 2011.
Il confronto con la disciplina previgente (ove presente), la lettura integrata di normativa, prassi ed istruzioni ministeriali, permettono di offrire al lettore indicazioni operative puntuali, chiare ed esaurienti.
Gli argomenti vengono illustrati con casi pratici, tabelle, schemi, esempi di compilazione dei modelli.
- Il rimborso del credito annuale
A partire da quest'anno la richiesta del rimborso del credito Iva va effettuata nell'ambito del quadro VR contenuto direttamente nella Dichiarazione IVA 2011. Il rimborso spetta ai soggetti che hanno cessato l'attività o che presentano determinati requisiti.
- Dichiarazione Iva e cellulari
Nella Dichiarazione Iva 2011 è disponibile il rigo VA5, nel quale indicare, separatamente, l'imponibile e l'imposta detratta, relativamente agli acquisti degli apparecchi ed ai servizi di gestione di tali beni qualora l'IVA sia stata detratta in misura superiore al 50%.
- Dichiarazione Iva e rigo VA2
Nel rigo VA2 della dichiarazione annuale IVA, come precisato nelle istruzioni ministeriali, va indicato il codice dell'attività effettivamente esercitata dal contribuente, desumibile dalla tabella di classificazione delle attività economiche in vigore al momento di presentazione della dichiarazione (attualmente viene presa in considerazione la tabella ATECO 2007).
Qualora il contribuente svolga più attività, occorre distinguere fra l'ipotesi in cui proceda alla tenuta della contabilità in forma unificata, ovvero, per obbligo o per opzione, tenga la contabilità in forma separata (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972).
- Dichiarazione Iva 2011: inserimento del campo 7 nel rigo VF34
Tra le novità riguardanti la dichiarazione IVA 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, viene segnalato l'inserimento del campo 7 nel rigo VF34, nel quale vanno indicate le operazioni di cui all'art. 10, numeri da 1 a 4, del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.
- L'Iva ad esigibilità differita nella dichiarazione Iva
L'art. 7 del D.L. 29 novembre 288, n. 185 ha esteso il principio di esigibilità differita dell'Iva anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Dopo aver riassunto le caratteristiche di tale regime vedremo come deve essere compilata la Dichiarazione Iva in presenza di tali operazioni.
- Dichiarazione IVA e reverse charge
Nella Dichiarazione Iva, le operazioni soggette al cosiddetto "reverse charge" devono essere indicate nel rigo VE34 per i cedenti/prestatori; nelquadro VJ per i cessionari/committenti.
L'indicazione di tali operazioni nella Dichiarazione Iva comporta, quindi, degli accorgimenti particolari.
| | | | | | a cura di antonio Gigliotti | |
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